SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Contestualmente alla soppressione del servizio obbligatorio militare di leva, è stato istituito con la legge 6 marzo 2001, n. 64, su base esclusivamente volontaria, il servizio civile nazionale, che fra le sue finalità comprende la partecipazione alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio della nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, storico - artistico, culturale, e alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.
La stessa legge stabilisce che possono presentare progetti per il servizio civile volontario enti e organizzazioni che non abbiano scopo di lucro, che siano in possesso di capacità organizzativa e di possibilità d’impiego che abbiano finalità istituzionali corrispondenti a quelle del servizio civile, e che svolgano un’attività continuativa da almeno tre anni.
Istituito con la legge 8 luglio 1998, n. 230, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e operante oggi alle dipendenze del Ministero della solidarietà sociale, l'Ufficio nazionale per il servizio civile cura l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e il controllo, elaborando le direttive e individuando gli obiettivi degli interventi su scala nazionale, In particolare l’Ufficio, nell’approvare, d’intesa con le regioni e le province autonome e sulla base dei criteri contenuti nel Prontuario approvato con decreto del Ministro della solidarietà sociale del 3 agosto 2006, i progetti predisposti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle organizzazioni, assicura e coordina la coerenza dei progetti e delle convenzioni con le finalità della legge. Le regioni e le province autonome curano l’attuazione degli interventi secondo le rispettive competenze.
Sono ammessi al servizio civile i giovani compresi fra i 18 e i 28 anni. Il servizio ha una durata di 12 mesi, ma può essere previsto, in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego, un periodo maggiore o minore. L’orario di svolgimento del servizio dipende anch’esso dalla natura del progetto, ma prevede un impegno settimanale complessivo compreso fra un minimo di 30 e un massimo di 36 ore .
I progetti redatti dagli enti, sulla base delle modalità previste dal Prontuario, contengono gli obiettivi da perseguire, le modalità per realizzarli, il numero dei giovani da impiegare, la durata del servizio, i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti. L’approvazione dei progetti, compresi quelli per il servizio civile all’estero, è di competenza dell’Ufficio nazionale, sentite le regioni e le province autonome interessate.
Gli enti e le organizzazioni ammesse stipulano quindi contratti con i soggetti selezionati.
L’attività svolta nell’ambito di questi progetti non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità. La prestazione del servizio civile comporta invece un assegno pari al trattamento economico previsto per i volontari di truppa in ferma annuale. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa e nei pubblici concorsi.
Lo svolgimento della prestazione del servizio civile è incompatibile con quello di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.
Per i soggetti ammessi al servizio civile nazionale è prevista un’adeguata attività di formazione.