Ministero per i Beni e le Attivitą Culturali
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Contestualmente alla soppressione del servizio obbligatorio militare di leva, è stato istituito con la legge 6 marzo 2001, n. 64, su base esclusivamente volontaria, il servizio civile nazionale, che fra le sue finalità comprende la partecipazione alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio della nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, storico - artistico, culturale, e alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.
La stessa legge stabilisce che possono presentare progetti per il servizio civile volontario enti e organizzazioni che non abbiano scopo di lucro, che siano in possesso di capacità organizzativa e di possibilità d’impiego che abbiano finalità istituzionali corrispondenti a quelle del servizio civile, e che svolgano un’attività continuativa da almeno tre anni.
Istituito con la legge 8 luglio 1998, n. 230, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e operante oggi alle dipendenze del Ministero della solidarietà sociale, l'Ufficio nazionale per il servizio civile cura l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e il controllo, elaborando le direttive e individuando gli obiettivi degli interventi su scala nazionale, In particolare l’Ufficio, nell’approvare, d’intesa con le regioni e le province autonome e sulla base dei criteri contenuti nel Prontuario approvato con decreto del Ministro della solidarietà sociale del 3 agosto 2006, i progetti predisposti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle organizzazioni, assicura e coordina la coerenza dei progetti e delle convenzioni con le finalità della legge. Le regioni e le province autonome curano l’attuazione degli interventi secondo le rispettive competenze.
Sono ammessi al servizio civile i giovani compresi fra i 18 e i 28 anni. Il servizio ha una durata di 12 mesi, ma può essere previsto, in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego, un periodo maggiore o minore. L’orario di svolgimento del servizio dipende anch’esso dalla natura del progetto, ma prevede un impegno settimanale complessivo compreso fra un minimo di 30 e un massimo di 36 ore .
I progetti redatti dagli enti, sulla base delle modalità previste dal Prontuario, contengono gli obiettivi da perseguire, le modalità per realizzarli, il numero dei giovani da impiegare, la durata del servizio, i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti. L’approvazione dei progetti, compresi quelli per il servizio civile all’estero, è di competenza dell’Ufficio nazionale, sentite le regioni e le province autonome interessate.
Gli enti e le organizzazioni ammesse stipulano quindi contratti con i soggetti selezionati.
L’attività svolta nell’ambito di questi progetti non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità. La prestazione del servizio civile  comporta invece un assegno pari al trattamento economico previsto per i volontari di truppa in ferma annuale. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa e nei pubblici concorsi.
Lo svolgimento della prestazione del servizio civile è incompatibile con quello di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.
Per i soggetti ammessi al servizio civile nazionale è prevista un’adeguata attività di formazione.

L’Ufficio nazionale, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile. Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati per attività formative prestate nel corso del servizio civile rilevanti per il curriculum di studi.


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