Ministero per i Beni e le Attivitą Culturali
Dipartimento per i beni archivistici e librari
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LA TUTELA

La tutela dei beni culturali è riconosciuta dalla Costituzione come una delle funzioni della Repubblica italiana. Essa consiste, come si rileva dal Codice del beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), “nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione” (articolo 3).

Sono oggetto di tutela le cose mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro (Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 10).

Il patrimonio archivistico e librario comprende le seguenti categorie di beni: gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente o istituto pubblico, le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente o istituto pubblico, nonché, se oggetto di specifica dichiarazione, i seguenti beni: gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante, e le raccolte librarie appartenenti a privati, riconosciute di eccezionale interesse culturale. Sono beni culturali anche i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, le carte geografiche e gli spartiti musicali, aventi carattere di rarità e di pregio.

Per realizzare queste finalità, il Ministero, anche con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura e coordina attività volte all’identificazione e alla descrizione dei beni, attua misure di vigilanza, di protezione e di conservazione e cura il controllo della circolazione dei beni in ambito nazionale e internazionale.

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LA VALORIZZAZIONE

La promozione della conoscenza del patrimonio culturale, la creazione delle condizioni del suo utilizzo e della sua fruizione pubblica, il sostegno degli interventi di conservazione qualificano nel loro insieme le attività di valorizzazione di competenza del Ministero, che le svolge insieme con le regioni e con gli altri enti pubblici territoriali.

Questa convergenza di attribuzioni è sancita dal titolo V della Costituzione, che comprende fra le materie di legislazione concorrente la valorizzazione dei beni culturali, nel cui ambito è affidata alle regioni la potestà legislativa e la potestà regolamentare, salvo la determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato.

Ai fini della valorizzazione dei beni archivistici e librari, il Ministero forma e organizza risorse, strutture e reti telematiche e mette a disposizione, anche avvalendosi dell’eventuale cooperazione di soggetti privati, competenze tecniche e risorse finanziarie e strumentali.

Fra queste attività rientrano anche lo studio e la ricerca aventi per oggetto il patrimonio culturale e le iniziative volte a diffonderne la conoscenza nelle scuole.

Le attività di valorizzazione ad iniziativa pubblica possono essere gestite dal Ministero in forma diretta o anche in forma indiretta, tramite l’affidamento ad altri soggetti pubblici o privati.

Fra gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi della valorizzazione, un ruolo di crescente rilievo rivestono iniziative di sponsorizzazione, che permettono di finalizzare risorse finanziarie di soggetti privati alla progettazione e alla realizzazione di progetti e di interventi.

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